Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 15.
(Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).
Articolo 15.
(Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).

        1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali,

        1. Identico:

l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  

        «Art. 54. - 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale.

        «Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

        2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».         2. Identico».
        2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.         2. Identico.
        3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.

            a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;

 

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;

 

            c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».

 

        4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni».

        4. Identico.

        5. All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo». In sede di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di

        5. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del


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riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che è conseguentemente soppressa. Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;
 

            b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;

              c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».

        6. Le modalità di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

        6. Identico.